Mi preme sottolineare anzitutto la singolarità della fase diocesana in un processo avviato in vista della Beatificazione o Canonizzazione. È una fase che sotto il profilo canonico ha un carattere che si dirà «istruttorio», giacché ha lo scopo di raccogliere le prove su di un evento martiriale, o sull’esercizio eroico delle virtù, oppure sulla presenza di un dono della vita e poi anche sulla presenza di un eventuale miracolo compiuto da Dio e attribuito all’intercessione di un determinato Servo di Dio, o Beato. Avere a disposizione un lavoro ben fatto e completo non è di poco conto, se è vero anche nel nostro caso ciò che scriveva il poeta latino Orazio: dimidium facti, qui coepit, habet (Liber I, Carmen 2, 40). Divenuto proverbiale il detto è in lingua italiana abitualmente così tradotto: «chi ben comincia è già a metà dell’opera». Il che è qui da intendersi anche in rapporto all’eventuale successiva fase romana della Causa, ossia la procedura che la Causa segue presso il Dicastero delle Cause dei Santi dal momento della consegna degli Atti dell’Inchiesta.
Per quale ragione, allora, è importante la fase diocesana? Perché la Chiesa particolare è lo spazio umano dove la vita santa di un qualsiasi battezzato nasce, matura e conclude il suo itinerario terreno e ciò a prescindere dal fatto che alcune fasi della vita umana non si svolgano nel medesimo territorio. Ciò è significato anche dal fatto che l’autorità competente per istruire un processo è il Vescovo della Chiesa particolare, o Diocesi, dove il Servo di Dio (oppure i Servi di Dio, quando la Causa si riferisce a un caso di martirio collettivo) di cui si tratta ha concluso la sua vita terrena.
Tutto ciò perché la Chiesa particolare è la prima testimone dell’esercizio eroico delle virtù, o di un martirio, o di un dono della vita e la sua testimonianza si concretizza nelle dichiarazioni dei vari testimoni. A tale scopo le Norme dei processi per la Beatificazione e Canonizzazione prevedono che l’avvio di un’Inchiesta sia reso pubblico tramite un «editto» nel quale il Vescovo invita tutti i fedeli (anche di altre Diocesi, quando è il caso) a fornire notizie utili riguardanti la Causa. Anche nel caso si tratti di Servi di Dio appartenenti ad un Istituto di Vita Consacrata, o una Società di Vita Apostolica o altra Associazione, la testimonianza non potrà essere ristretta ai membri della famiglia religiosa.
C’è, però, una premessa che il Vescovo di quella Chiesa particolare ha il grave dovere di verificare ed è se il Servo di Dio di cui si tratta ha goduto (magari già nel corso della sua vicenda terrena) e gode ancora tra i fedeli della Diocesi di una solida fama di santità (o di martirio, o di offerta della vita mantenuta fino alla morte e oltre). Ancora meglio se lo stesso Vescovo vorrà verificare se questa fama supera i confini della Chiesa diocesana, ad esempio mediante la consultazione dei Vescovi almeno della Conferenza episcopale regionale, o della Provincia ecclesiastica. Su questo già con data 31 maggio 2021 il Dicastero ha inviato a ogni Vescovo una apposita lettera, firmata da me e dall’arcivescovo Segretario circa la necessità di verificare la presenza della suddetta fama di santità; una fama che sia «genuina» e «spontanea» (ossia non provocata ad arte) e soprattutto «diffusa» e «continua». «La santità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quotidiano», ha detto Papa Francesco nella Omelia del 15 maggio 1922 per la canonizzazione di alcuni Beati.
Card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi
dalla Prefazione a: Waldery Hilgeman – Emanuele Spedicato, Manuale delle Cause dei Santi – La Fase Diocesana. Edizioni Orantes 2025


